Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno firmato una nuova convenzione sulle distribuzioni dell'utile della BNS. Annunciata il 1° ottobre 2026 in un comunicato pubblicato a titolo di pubblicità ad hoc (art. 53 del regolamento di quotazione), copre gli esercizi dal 2026 al 2030. Il principio resta lo stesso: se la situazione finanziaria della BNS lo consente, fino a 6 miliardi di franchi l'anno possono essere versati alla Confederazione e ai Cantoni.
Una convenzione per gli esercizi dal 2026 al 2030
Il nuovo testo si applica a partire dall'esercizio 2026 e disciplina le distribuzioni fino all'esercizio 2030. Sostituisce la convenzione del 2021, che riguardava gli esercizi dal 2020 al 2025. Secondo il comunicato, le modalità restano invariate.
Lo scopo di una convenzione pluriennale, spiega la BNS, è livellare i flussi di distribuzione a medio termine: il DFF e la BNS ne fissano gli elementi chiave in una convenzione che copre più anni. I Cantoni sono stati informati in anticipo.
Un importo di base e quattro soglie
Il tetto di 6 miliardi di franchi l'anno si articola come segue, in funzione dell'utile netto della BNS per l'esercizio interessato:
- Importo di base di 2 miliardi di franchi, versato se l'utile netto raggiunge almeno 2 miliardi;
- +1 miliardo se l'utile netto raggiunge 10 miliardi di franchi;
- +1 miliardo se raggiunge 20 miliardi;
- +1 miliardo se raggiunge 30 miliardi;
- +1 miliardo se raggiunge 40 miliardi, il che porta la distribuzione al massimo di 6 miliardi.
Concretamente, un utile netto di 15 miliardi di franchi darebbe diritto, secondo questo schema, a 3 miliardi (l'importo di base e un primo supplemento). Al di sotto di 2 miliardi di utile netto, lo schema non prevede alcun importo di base. Si tratta di una lettura del meccanismo pubblicato, non di una proiezione per un determinato esercizio.
Che cosa cambia: l'attribuzione minima agli accantonamenti
La legge sulla Banca nazionale obbliga la BNS a costituire, a partire dal suo risultato annuale, accantonamenti destinati a mantenere le riserve monetarie al livello necessario alla politica monetaria. L'utile che resta dopo questa attribuzione è, in linea di principio, disponibile per essere distribuito alla Confederazione e ai Cantoni.
Richiamandosi al miglioramento della propria situazione in materia di fondi propri negli ultimi anni, la BNS ridurrà l'attribuzione minima agli accantonamenti dal 10% all'8% a partire dall'esercizio 2026. Questa riduzione resta soggetta all'approvazione annuale del Consiglio di banca. Il comunicato non precisa la base su cui è calcolata questa percentuale, né l'effetto atteso, in cifre, sugli importi distribuibili.
Che cosa il comunicato non dice
- Non fornisce alcuna indicazione sul risultato atteso della BNS per l'esercizio 2026, né sull'importo che potrebbe essere versato a titolo di tale esercizio.
- Non specifica la ripartizione delle somme tra la Confederazione e i Cantoni, né tra i Cantoni stessi.
- Non precisa il calendario dei versamenti.
- Per il testo della convenzione e le relative note esplicative rimanda al sito della BNS; questi documenti non sono stati consultati per questo articolo.
Il versamento dipende in ogni caso dalla situazione finanziaria della BNS: la convenzione fissa uno schema e un tetto, non un importo garantito.




