Affidare un acquisto a un agente di intelligenza artificiale che cerca, confronta, negozia e paga al posto del cliente: è la promessa del cosiddetto commercio «agentico». Sei banche hanno pubblicato nel settembre 2026 un documento che propone all’intero settore cinque principi comuni per inquadrare questa pratica: trasparenza, sicurezza, tutela della sfera privata e dei dati, scelta e interoperabilità. Il testo è stato presentato da Fintechnews Switzerland.
Chi firma, e qual è lo statuto del testo
Il documento è cofirmato da ASB Bank, Bank of America, Capital One, Commonwealth Bank of Australia, ING Group e NatWest Group. Si tratta di un documento di riflessione di attori privati: secondo il resoconto, i suoi autori ritengono che il settore «dovrebbe adottare» questi principi affinché l’ecosistema funzioni in modo sicuro ed efficace per tutti i partecipanti.
Va quindi letto per quello che è. Non è né una legge, né una norma tecnica, né una decisione di un’autorità di vigilanza. Nulla nel resoconto indica che crei un obbligo, nemmeno per i suoi firmatari, e la fonte non menziona né un calendario di attuazione né un meccanismo di controllo. I suoi autori lo destinano a diversi pubblici: i fornitori di agenti di IA, le piattaforme tecnologiche, le reti e i fornitori di servizi di pagamento, ma anche le associazioni di categoria e le autorità di regolamentazione, che potrebbero servirsene per «informare le discussioni» sulla governance, sulla protezione dei consumatori e sullo sviluppo del mercato. Un contributo al dibattito, dunque, e non la sua conclusione.
I cinque principi nel dettaglio
- Trasparenza. Tutte le parti dovrebbero sapere quando un agente di IA partecipa a una transazione e per conto di chi agisce. Consumatori e commercianti dovrebbero capire come l’agente classifica le opzioni e prende le sue decisioni, nonché il modo in cui i loro dati vengono raccolti e utilizzati. Il documento segnala anche rischi di conflitti d’interesse.
- Sicurezza. Il testo prevede un aumento di truffe, frodi e controversie, nonché aspettative divergenti sul prodotto acquistato o sulla responsabilità quando un agente supera il proprio mandato. Raccomanda metodi sicuri e verificabili per inserire i dati di pagamento e autorizzare gli acquisti, e chiede che il consumatore possa consultare e gestire le deleghe concesse a un agente.
- Sfera privata e dati. Richieste conversazionali, registri delle decisioni, mandati d’intenzione, dettagli d’acquisto: il commercio agentico produce nuovi dati. I fornitori dovrebbero conservare tracce verificabili delle istruzioni, dell’autenticazione e delle decisioni, accedere soltanto ai dati necessari e subordinare al consenso qualsiasi utilizzo o condivisione supplementare.
- Scelta. Il documento mette in guardia contro le restrizioni di accesso alle piattaforme e l’obbligo di utilizzare servizi affiliati. Consumatori e commercianti dovrebbero scegliere i propri servizi senza restrizioni irragionevoli, e l’identità del commerciante responsabile della vendita dovrebbe essere chiara.
- Interoperabilità. La frammentazione tra agenti, mezzi di pagamento e protocolli rischia di ridurre gli effetti di rete e di rendere più costosa l’integrazione. Gli autori propongono di costruire una connettività comune per le funzioni di base, lasciando al contempo margine all’innovazione sui servizi a valore aggiunto.
Che cosa impegnano i principi, e che cosa lasciano aperto
Alla lettura, il documento descrive obiettivi più che mezzi. Parla di standard di sicurezza e di protezione dei dati «adeguati» senza nominarli, e di consenso senza precisarne la forma. La questione della responsabilità quando un agente oltrepassa la propria autorità è individuata come un rischio, ma il resoconto non riporta alcuna regola di ripartizione proposta.
Il testo riserva inoltre un margine ai fornitori stessi: dovrebbero poter scegliere i servizi agentici che accettano, in funzione di criteri di sicurezza, di sostenibilità commerciale e di motivi giuridici. Il principio di scelta vale quindi in entrambe le direzioni, il che lascia alle banche e alle reti di pagamento un ampio margine di manovra.
E la Svizzera?
Nessuna banca svizzera figura tra i firmatari, e la fonte non dice nulla su come questi principi si articolino con il diritto svizzero in materia di protezione dei dati o con le regole applicabili ai pagamenti in Svizzera. Non è riportata alcuna reazione di un’autorità svizzera. Sulla base delle informazioni disponibili non è quindi possibile dire se questi principi vadano oltre gli obblighi già in vigore, li ricalchino o se ne discostino.
Nel merito, diversi temi del documento, come il consenso, la minimizzazione dei dati o la tracciabilità delle autorizzazioni di pagamento, toccano ambiti in cui il diritto pone spesso già delle esigenze. È proprio lì che si giocherà la loro portata reale: un principio volontario ha effetto solo se si aggiunge a quanto il diritto esige, o se aiuta a interpretarlo.
Un mercato ancora emergente
Il commercio agentico è ancora in una fase iniziale, ricorda la fonte, anche se alcuni attori stanno già sviluppando protocolli affinché gli agenti gestiscano la scoperta dei prodotti, la decisione e la transazione. Secondo uno studio di McKinsey citato nell’articolo, potrebbe orchestrare da 3000 a 5000 miliardi di dollari del commercio al dettaglio mondiale tra imprese e consumatori entro il 2030.
In Europa, un’indagine condotta nel 2025 tra i consumatori in Francia, Germania e Regno Unito indica che l’84% utilizza strumenti di IA nella vita quotidiana, e il 38% per informarsi su prodotti o decidere un acquisto. L’uso resta soprattutto a monte della transazione: il 63% se ne serve per confrontare marche, modelli, prezzi e recensioni, il 55% per informarsi su una categoria o un prodotto, e il 46% per scoprire nuovi prodotti e trovare ispirazione. Il pagamento delegato a un agente, cui mirano questi principi, non è quindi ancora l’uso dominante.
Da notare infine: l’articolo di Fintechnews Switzerland non rimanda direttamente al documento delle sei banche. Le citazioni e il dettaglio dei principi riprendono questo resoconto, e non il testo primario.


