Il 30 settembre 2026 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha avviato una consultazione sulla revisione parziale della sua circolare 2017/6 «Trasmissione diretta». Le cerchie interessate hanno tempo fino al 27 novembre 2026 per prendere posizione. Per il momento si tratta di un progetto: il testo posto in consultazione non è ancora la versione definitiva della circolare e la FINMA potrà ancora adeguarlo al termine della procedura.
Questa revisione non è un'iniziativa isolata dell'autorità di vigilanza. Deriva da una modifica legislativa adottata in precedenza dal Parlamento, che la FINMA deve ora rispecchiare nella sua prassi.
Una circolare fondata sull'articolo 42c LFINMA
Nella circolare 2017/6 la FINMA fonda la sua prassi principalmente sull'articolo 42c della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). È questa disposizione che disciplina la trasmissione diretta di informazioni da parte degli istituti assoggettati, ed è proprio questa ad essere cambiata.
Il 19 giugno 2026 il Parlamento ha infatti modificato l'articolo 42c LFINMA. Secondo la FINMA, la revisione parziale della circolare ha essenzialmente lo scopo di tenere conto di queste modifiche legali di portata generale. In altre parole, l'autorità non presenta questo progetto come un cambiamento di rotta di propria iniziativa, bensì come un adeguamento del suo testo di applicazione alla legge riveduta.
Il perimetro è dunque preciso: una circolare della FINMA, ossia un documento con cui l'autorità espone come applica il diritto vigente. La norma di fondo, invece, è stabilita dalla legge, la cui modifica compete al legislatore e non alla FINMA.
Che cosa cambia nella legge
Secondo il comunicato della FINMA, la modifica dell'articolo 42c LFINMA riguarda due punti principali.
- Una distinzione più netta tra i capoversi 1 e 3. Il vecchio capoverso 2 diventa il capoverso 3 e la separazione tra questi due capoversi viene chiarita. L'obiettivo è distinguere meglio le trasmissioni dirette effettuate a fini di vigilanza sui mercati finanziari da quelle effettuate per altri fini, poiché alle une e alle altre si applicano condizioni diverse.
- Una presunzione legale generale nel nuovo capoverso 2. L'articolo 42c capoverso 2 LFINMA introduce, a favore degli istituti assoggettati, una presunzione secondo cui i requisiti di confidenzialità e di vincolo dello scopo sono di norma considerati soddisfatti quando i dati sono trasmessi a fini di vigilanza sui mercati finanziari.
Secondo la FINMA, questi cambiamenti mirano a rafforzare la certezza del diritto per gli istituti assoggettati. La presunzione vale «di norma»: il comunicato non precisa in quali casi potrebbe essere esclusa, né come si articoli concretamente con le condizioni applicabili alle trasmissioni effettuate per altri fini.
Chi è interessato
Il comunicato indica esplicitamente gli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA come beneficiari di questi chiarimenti, in particolare della nuova presunzione legale. Sono loro a effettuare le trasmissioni dirette di cui all'articolo 42c LFINMA e alla circolare 2017/6, e sono quindi loro ad avere il maggiore interesse a esaminare il progetto.
Per questi istituti, la posta in gioco pratica risiede nella distinzione tra le due categorie di trasmissioni. Stabilire se una trasmissione rientra nella vigilanza sui mercati finanziari o in un altro scopo determina le condizioni applicabili e, d'ora in poi, il beneficio o meno della presunzione relativa alla confidenzialità e al vincolo dello scopo. È sul modo in cui la circolare tradurrà questa distinzione nella prassi che la consultazione offre un margine d'intervento.
Che cosa il comunicato non dice
Il comunicato della FINMA è breve. Non illustra nel dettaglio, capitolo per capitolo, le modifiche apportate al testo della circolare. Non indica nemmeno una data di entrata in vigore per la circolare riveduta, né per l'articolo 42c LFINMA modificato. Gli istituti che desiderano valutare l'impatto concreto del progetto sui loro processi dovranno quindi fare riferimento ai documenti di consultazione stessi piuttosto che al solo comunicato.
Occorre inoltre tenere presente la natura della procedura. Una consultazione serve proprio a raccogliere pareri prima dell'adozione di un testo. Ciò che viene presentato oggi è una proposta della FINMA; la versione finale della circolare, e la sua data di applicazione, restano da stabilire.
Calendario
- 19 giugno 2026: il Parlamento modifica l'articolo 42c LFINMA.
- 30 settembre 2026: la FINMA avvia la consultazione sulla revisione parziale della circolare 2017/6 «Trasmissione diretta».
- 27 novembre 2026: fine della consultazione.
Gli istituti e le organizzazioni interessati dispongono così di poco meno di due mesi per comunicare le loro osservazioni alla FINMA.




