L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha annunciato l’8 ottobre 2026 di aver adottato una revisione parziale della sua circolare 2016/7 «Identificazione per video e online». Questo testo stabilisce la prassi della FINMA in materia di obblighi di diligenza nell’avvio di una relazione d’affari tramite canali digitali, ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Le modifiche entreranno in vigore il 1° novembre 2026.
Si tratta di una circolare, ossia di uno strumento con cui l’autorità di vigilanza precisa il modo in cui applica il diritto vigente. Il suo campo d’applicazione riguarda gli intermediari finanziari assoggettati alla LRD che identificano i propri clienti a distanza, per video oppure online.
L’Id-e ammessa per l’avvio di relazioni a distanza
Secondo la FINMA, la revisione tiene conto degli ultimi sviluppi tecnici e, in particolare, della legge federale sull’identità elettronica e altri mezzi di autenticazione elettronici (legge sull’Id-e), di cui è stata annunciata l’entrata in vigore. Concretamente, l’identità elettronica (Id-e) potrà essere utilizzata a fini di identificazione nell’avvio di una relazione d’affari tramite canali digitali soggetta alla LRD.
Il comunicato non precisa la data di entrata in vigore della legge sull’Id-e stessa. La possibilità di utilizzare l’Id-e in un processo di apertura di un conto dipenderà quindi, in pratica, dall’effettiva disponibilità di questa identità elettronica per i clienti.
I documenti con codice QR equiparati a quelli con zona MRZ
Tra altri adeguamenti puntuali, la FINMA indica che i documenti d’identità muniti di un codice QR, come la licenza di condurre svizzera, saranno trattati in modo equivalente ai documenti dotati di una zona leggibile a macchina (MRZ, per machine-readable zone).
Che cosa ha cambiato la consultazione
La revisione è stata oggetto di una consultazione pubblica. La FINMA dichiara di aver tenuto conto di diverse preoccupazioni espresse in quell’occasione e di averle integrate nella circolare. Due punti sono messi in evidenza nel suo comunicato.
In primo luogo, una verifica della presenza in vita (liveness detection) deve ora essere introdotta come misura di sicurezza supplementare per l’identificazione online. L’obiettivo dichiarato è rispondere ai rischi crescenti legati alle nuove tecnologie, in particolare nel campo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di verificare che dietro lo schermo, al momento dell’identificazione, si trovi davvero una persona reale e non un’immagine, una registrazione o un contenuto generato artificialmente.
In secondo luogo, per la verifica del luogo di domicilio nell’ambito dell’identificazione online, la FINMA ammette processi digitali che collegano in modo affidabile la controparte e la sua infrastruttura a un luogo di domicilio.
Che cosa cambia per le banche e le fintech
Per gli istituti che aprono conti a distanza, che si tratti di banche tradizionali, di banche digitali o di altri intermediari finanziari, la revisione amplia i mezzi di identificazione riconosciuti (Id-e, documenti con codice QR) e le opzioni di verifica del domicilio. Parallelamente aggiunge un requisito di sicurezza, la verifica della presenza in vita, per l’identificazione online.
Secondo la nostra lettura, la circolare combina così due movimenti: un allentamento a favore dei percorsi interamente digitali e un rafforzamento dei controlli di fronte alle frodi assistite dall’intelligenza artificiale. Gli istituti interessati dispongono di un termine breve, poiché l’entrata in vigore avviene circa tre settimane dopo la pubblicazione.
Che cosa resta da precisare
Il comunicato della FINMA resta generico su diversi punti. Non specifica i requisiti tecnici attesi per la verifica della presenza in vita, né i criteri che permettono di stabilire che un processo digitale collega «in modo affidabile» un cliente al suo luogo di domicilio. Non menziona nemmeno eventuali disposizioni transitorie. Questi elementi vanno ricercati nel testo della circolare riveduta e nei documenti pubblicati dalla FINMA.
Infine, l’uso dell’Id-e resta legato al calendario della legge sull’Id-e, di cui il comunicato indica soltanto che deve entrare in vigore. L’annuncio della FINMA apre una possibilità regolamentare; non garantisce che ogni istituto la integrerà nei propri processi già dal 1° novembre 2026.




