In Svizzera, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) disciplina le criptovalute con il diritto dei mercati finanziari esistente, in nome della neutralità tecnologica. Valuta ogni token in base alla sua funzione economica. La negoziazione di valute virtuali come il bitcoin, la messa a disposizione di wallet e i sistemi di pagamento rientrano nella legge sul riciclaggio di denaro. Alcune attività richiedono inoltre un’autorizzazione della FINMA: banca, società di intermediazione mobiliare o sistema di negoziazione basato sulla tecnologia di registro distribuito.
Questa pagina offre una panoramica della regolamentazione crypto svizzera. La fiscalità, che esula dalle competenze della FINMA, è trattata nella nostra rubrica regolamentazione e fiscalità crypto.
Come affronta la FINMA le criptovalute?
La FINMA parte da un principio semplice: la tecnologia non cambia la regola. Il diritto svizzero dei mercati finanziari si fonda su principi, e la FINMA lo applica senza favorire né penalizzare la blockchain.
Due formule riassumono il suo metodo, secondo il comunicato dell’11 settembre 2019. «Substance over form»: contano solo la funzione economica e lo scopo del token. «Same risks, same rules»: un rischio paragonabile a quello di una banca comporta gli stessi requisiti di una banca.
Il quadro è stato precisato dapprima per le raccolte di fondi in token, le initial coin offerings (ICO). Il 16 febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato una guida pratica sulle ICO, nella quale annunciava procedimenti di enforcement contro i modelli fraudolenti o che aggirano il diritto.
Quali attività crypto richiedono un’autorizzazione della FINMA?
La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) riguarda un’ampia cerchia di operatori. Vi è assoggettato chiunque accetti valori patrimoniali di terzi o aiuti a investirli o a trasferirli. La FINMA cita la messa a disposizione di wallet, il cambio, i servizi di pagamento, la negoziazione di valute virtuali e la gestione di un sistema di pagamento. Chiunque sia assoggettato alla LRD deve affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD).
Le attività più impegnative richiedono un’autorizzazione. La FINMA rilascia in particolare autorizzazioni a banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi, investimenti collettivi, borse e sistemi multilaterali di negoziazione. La sua pagina Fintech illustra in particolare tre casi: banca o impresa Fintech, società di intermediazione mobiliare e sistema di negoziazione basato sulla tecnologia di registro distribuito (TRD).
| Attività | Quadro citato dalla FINMA |
|---|---|
| Wallet, cambio, negoziazione di valute virtuali, pagamento | Legge sul riciclaggio di denaro e affiliazione a un OAD |
| Emissione o negoziazione di token d’investimento | Regole sul commercio di valori mobiliari, obbligo di prospetto |
| Attività bancaria o Fintech | Autorizzazione bancaria o autorizzazione Fintech |
| Piattaforma di negoziazione su registro distribuito | Autorizzazione quale sistema di negoziazione TRD |
| Fondo che investe in criptovalute | Autorizzazione del fondo da parte della FINMA (investimenti collettivi) |
| Sistema di pagamento basato su una stablecoin | Autorizzazione quale sistema di pagamento secondo la legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) |
Come classifica i token la FINMA?
La FINMA distingue tre tipi di token in base alla loro funzione, con possibili forme ibride.
- Token di pagamento: «criptovalute» pure. Trasferibili, rientrano nelle norme antiriciclaggio, ma non sono valori mobiliari.
- Token d’utilizzo: danno accesso a un uso o a un servizio digitale. Se hanno anche una funzione d’investimento, la FINMA li tratta come token d’investimento.
- Token d’investimento: rappresentano quote di valori reali, imprese, proventi, oppure un diritto a dividendi o interessi. La FINMA li considera valori mobiliari, di norma con obblighi di prospetto secondo il Codice delle obbligazioni.
Due criteri guidano questa classificazione: la funzione economica del token e la sua trasferibilità. Anche un token d’utilizzo impiegabile come mezzo di pagamento può quindi ricadere sotto la legge sul riciclaggio di denaro.
Cosa chiede la FINMA per le stablecoin?
Per le stablecoin la FINMA applica la stessa griglia, caso per caso, secondo un complemento alla guida sulle ICO pubblicato l’11 settembre 2019. Questi token limitano la loro volatilità grazie ad attivi di copertura: valute, materie prime, immobili o valori mobiliari.
I requisiti dipendono dagli attivi di copertura e dai diritti conferiti al detentore. A seconda del caso, la FINMA cita la legge sul riciclaggio di denaro, il commercio di valori mobiliari, la legge sulle banche, quella sugli investimenti collettivi e quella sull’infrastruttura finanziaria.
Il progetto Libra è servito da esempio nel 2019. Secondo questa valutazione indicativa, avrebbe richiesto un’autorizzazione quale sistema di pagamento secondo la LInFi, con requisiti in materia di fondi propri, liquidità e gestione delle riserve.
Il tema resta d’attualità: nella Swiss Blockchain Survey 2026 dell’Università di San Gallo, l’80% delle istituzioni interpellate vede nelle stablecoin e nelle monete digitali di banca centrale la tendenza principale.
Perché la lotta contro il riciclaggio è al centro?
Nel 2018 la FINMA constatava che il diritto dei mercati finanziari toccava le ICO soprattutto attraverso la lotta contro il riciclaggio e il commercio di valori mobiliari. La FINMA spiega che i rischi sono particolarmente elevati in un sistema decentralizzato in cui i valori possono circolare in modo anonimo.
La LRD impone agli intermediari finanziari obblighi di diligenza, come l’identificazione degli aventi economicamente diritto. La FINMA e gli organismi di autodisciplina ne vigilano il rispetto. Una circolare FINMA disciplina l’identificazione tramite video e online dal 18 marzo 2016; è stata aggiornata il 6 maggio 2021.
Cosa cambia il primo ETF bitcoin svizzero?
L’autorizzazione di un ETF bitcoin illustra il metodo della FINMA. Il 20 ottobre 2026 ha annunciato di aver autorizzato il primo ETF bitcoin di diritto svizzero quotato in borsa, aperto al pubblico e investito direttamente in bitcoin. Nel 2021 era stato autorizzato un primo fondo crypto, ma era riservato agli investitori qualificati.
Il via libera è vincolato a condizioni precise:
- una deroga alle regole di ripartizione dei rischi, giustificata dallo storico e dai volumi di negoziazione del bitcoin, limitata a questo caso;
- misure contro i rischi di custodia, secondo gli orientamenti pubblicati dalla FINMA il 12 gennaio 2026;
- una documentazione che spieghi chiaramente i rischi;
- le regole di comportamento della legge sui servizi finanziari (LSerFi) al punto vendita.
Secondo la FINMA, queste regole di vendita proteggono il risparmiatore meglio di un acquisto diretto di criptovalute. Ma l’autorizzazione non elimina il rischio: il capitale investito può perdere una parte importante del suo valore.
Cosa deve verificare un privato prima di usare una piattaforma crypto?
Prima di aprire un conto, un privato può effettuare alcuni semplici controlli tratti dalle regole della FINMA.
- Lo statuto della piattaforma: il sito della FINMA pubblica una rubrica «Imprese autorizzate» e una rubrica «Avvertimenti».
- L’affiliazione antiriciclaggio: un servizio che fornisce wallet o negozia criptovalute è assoggettato alla LRD e deve essere affiliato a un organismo di autodisciplina.
- La portata di una licenza estera: un’autorizzazione europea MiCA vale per lo Spazio economico europeo, di cui la Svizzera non fa parte. È il caso della licenza MiCA di BingX, ottenuta in Austria.
- Il rischio di mercato: la FINMA ricorda che le criptovalute restano molto volatili, anche tramite un prodotto autorizzato come un ETF.
L’interesse dei privati cresce. Secondo uno studio dell’IFZ, istituto di ricerca della Scuola universitaria professionale di Lucerna con sede a Zugo, il 18% delle oltre 1700 persone interpellate in Svizzera nel primo trimestre 2026 deteneva criptovalute. Si tratta di 7 punti in più rispetto al 2024.
E per una PMI o una start-up blockchain?
Un’impresa che lancia un servizio crypto deve verificare il proprio assoggettamento prima di iniziare. La FINMA mette a disposizione un indirizzo dedicato, fintech@finma.ch.
Per l’apertura di un conto bancario, il 21 settembre 2018 l’Associazione svizzera dei banchieri ha pubblicato una guida pratica sostenuta dalla FINMA. Sul fronte degli istituti, il 68% delle istituzioni interpellate dalla Swiss Blockchain Survey offriva un servizio crypto nel terzo trimestre 2026. Per il 46% di esse, i requisiti normativi o di conformità frenano lo sviluppo delle offerte blockchain.
Cifre chiave
- 3 tipi di token distinti dalla FINMA: pagamento, utilizzo, investimento.
- 16 febbraio 2018: guida pratica della FINMA sulle ICO.
- 11 settembre 2019: complemento dedicato alle stablecoin.
- 20 ottobre 2026: annuncio del primo ETF bitcoin svizzero aperto al pubblico.
- 18% delle persone interpellate in Svizzera detiene criptovalute (IFZ, primo trimestre 2026).
- 68% delle 25 istituzioni finanziarie interpellate offre un servizio crypto (Swiss Blockchain Survey 2026).
Cosa non si sa ancora
Diversi punti restano aperti nelle fonti consultate. La pagina della FINMA indica che la circolare sull’identificazione tramite video e online è valida fino al 30 ottobre 2026, senza precisare cosa la sostituirà. Altri fornitori hanno depositato o annunciato richieste di ETF bitcoin: l’autorizzazione rilasciata il 20 ottobre 2026 non vale per loro. Infine, i documenti FINMA sulle stablecoin consultati per questa pagina risalgono al 2019; non dicono come questa prassi si sia evoluta da allora.




