Il 14 ottobre a Strasburgo, l’Unione europea e otto Stati hanno firmato un protocollo che rafforza gli strumenti di congelamento, sequestro e confisca dei beni criminali, criptoattività comprese. Il testo completa la convenzione di Varsavia del 2005, dedicata al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È stato firmato, non ratificato: non è quindi ancora in vigore.

Il suo obiettivo, secondo il Journal du Coin, è coordinare meglio le autorità di fronte a reti i cui fondi circolano tra più giurisdizioni. Prima di misurarne la portata, occorre precisare chi l’ha adottato, in quale quadro e che cosa cambia concretamente.

Un testo del Consiglio d’Europa, non un regolamento dell’UE

Il protocollo rientra nel Consiglio d’Europa, un’organizzazione distinta dall’Unione europea. Non si tratta quindi di un nuovo regolamento direttamente applicabile nei Ventisette, ma di uno strumento di cooperazione internazionale. L’UE vi partecipa in quanto firmataria, allo stesso titolo degli Stati.

I primi firmatari sono, oltre all’Unione europea:

  • la Georgia;
  • la Grecia;
  • l’Ungheria;
  • il Lussemburgo;
  • Monaco;
  • il Montenegro;
  • San Marino;
  • il Regno Unito.

La cerimonia si è svolta durante la conferenza Octopus sulla criminalità informatica.

Congelamento, sequestro, confisca: che cosa cambia il protocollo

Il testo rafforza diversi meccanismi esistenti piuttosto che crearne di nuovi. Prevede anzitutto congelamenti o sequestri d’urgenza, quando le condizioni lo consentono, senza avvisare preventivamente le persone interessate. L’idea è impedire che i beni vengano spostati o occultati prima di un’eventuale confisca.

Amplia poi le possibilità di confisca a beni legati ad altre attività criminali e, in determinate situazioni, senza condanna penale. Possono essere colpiti anche beni detenuti da terzi, con tutele previste per i detentori in buona fede.

Due precisazioni meritano di essere fatte. Anzitutto, le criptovalute non erano finora insequestrabili: la novità riguarda il rafforzamento e il coordinamento degli strumenti comuni, non un potere del tutto inedito. Inoltre, congelamento e confisca non vanno confusi. Il congelamento impedisce temporaneamente di disporre di un bene; la confisca ne organizza la privazione definitiva, nel quadro previsto dalla legge.

Una cooperazione accelerata contro il riciclaggio transfrontaliero

Il protocollo rafforza il ruolo delle unità di informazione finanziaria e prevede strutture specializzate nel tracciamento e nella gestione dei beni. Organizza inoltre scambi diretti tra servizi, con termini di risposta che possono essere ridotti a tre giorni per determinate richieste urgenti.

Questo termine non garantisce tuttavia che i fondi saranno bloccati o recuperati ogni volta alle stesse condizioni. Individuare delle transazioni non basta per riprendere il controllo dei beni: occorre identificare l’interlocutore competente, stabilire la base giuridica dell’intervento e disporre di un mezzo concreto per eseguire la misura.

La self-custody, un ostacolo pratico più che giuridico

La fonte distingue i fondi custoditi presso un fornitore di servizi dalle criptovalute detenute direttamente da un privato. In questo secondo caso, una decisione giudiziaria non fornisce automaticamente la chiave privata necessaria per spostare i beni.

La custodia personale delle cripto costituisce quindi una sfida pratica per le autorità, senza tuttavia porre questi beni al di fuori del campo dei sequestri. È tutta la posta in gioco del tracciamento dei fondi: la trasparenza di una blockchain non basta, occorre ancora poter bloccare ciò che si è identificato.

Un testo ancora soggetto a ratifica

Bisogna guardarsi dal leggere questa firma come una decisione già applicabile. Per entrare in vigore, il protocollo deve raccogliere cinque ratifiche, di cui tre di Stati membri del Consiglio d’Europa.

Sul versante europeo, la conclusione del testo da parte dell’Unione richiede in particolare una decisione del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo. La Commissione europea lo presenta come un complemento ai dispositivi europei esistenti in materia di confisca, di riconoscimento delle decisioni e di lotta contro il riciclaggio.

E la Svizzera?

La Svizzera non figura tra i firmatari elencati dalla fonte. Quest’ultima non precisa tuttavia la posizione della Svizzera, né sul protocollo stesso, né sulla convenzione di Varsavia che esso completa. Sarebbe quindi prematuro trarne una conclusione: solo una comunicazione ufficiale permetterebbe di sapere se Berna intende firmare il testo o meno.

Per gli attori svizzeri delle cripto che lavorano con controparti nei Paesi firmatari, il dossier resta da seguire, tanto più che la procedura di ratifica è appena iniziata.

Un’efficacia che dipenderà dall’esecuzione

Il protocollo non risolve tutto. La sua efficacia si baserà sull’articolazione tra l’indagine, la cooperazione internazionale e la reale capacità delle autorità di bloccare i fondi. La firma del 14 ottobre apre una procedura; saranno la ratifica, e poi la prassi dei servizi interessati, a dire se il recupero dei beni criminali in criptoattività diventerà effettivamente più rapido.

Fonti

  • Journal du Coin: «Gel et confiscation des cryptos : L’Europe renforce sa coopération contre les réseaux criminels»