In Svizzera, la travel rule della FINMA, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, sottopone i trasferimenti di criptovalute alle stesse regole di trasmissione delle informazioni di un bonifico classico. È illustrata nella comunicazione sulla vigilanza 02/2019 del 26 agosto 2019 e si rivolge agli istituti sorvegliati dalla FINMA. In assenza di un sistema in grado di trasmettere queste informazioni sulla blockchain, essi possono quindi inviare cripto solo ai portafogli esterni dei propri clienti identificati.
Questa pagina di dettaglio risponde a una sola domanda: che cosa esige la travel rule in occasione di un trasferimento crypto, e per chi. La classificazione dei token e la panoramica della vigilanza si trovano nella nostra pagina FINMA e criptovalute.
Che cos’è la travel rule della FINMA?
La travel rule indica un’idea semplice: le informazioni su un pagamento viaggiano con esso. La FINMA l’ha applicata alla blockchain nella sua comunicazione 02/2019, intitolata «Traffico dei pagamenti sulla blockchain».
Questo testo non crea una nuova legge. Secondo il suo rapporto annuale 2019, la FINMA vi spiega che applica le prescrizioni svizzere vigenti sulla trasmissione delle informazioni nel traffico dei pagamenti anche alla blockchain. Invoca il principio di neutralità tecnologica: la regola non cambia con il supporto.
La ragione addotta riguarda il funzionamento stesso delle cripto. Secondo la FINMA, l’anonimato insito nella blockchain comporta rischi accresciuti di riciclaggio di denaro.
Quali dati devono accompagnare un trasferimento crypto?
La risposta della FINMA sta in una frase: gli stessi di un pagamento tradizionale. Precisa che non è previsto alcun allentamento rispetto al traffico dei pagamenti classico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Le pagine della FINMA consultate non elencano nel dettaglio i campi da trasmettere. Questo elenco rientra nelle prescrizioni svizzere sul traffico dei pagamenti, alle quali rinvia il testo della comunicazione 02/2019, pubblicato dalla FINMA sulla sua pagina dedicata al Fintech.
Queste informazioni si inseriscono in un quadro più ampio. La legge sul riciclaggio di denaro (LRD) impone agli intermediari finanziari obblighi di diligenza, come l’identificazione degli aventi economicamente diritto. La FINMA e gli organismi di autodisciplina (OAD) vigilano sul loro rispetto.
Chi deve raccogliere queste informazioni?
La comunicazione 02/2019 si rivolge innanzitutto agli istituti sorvegliati dalla FINMA. Si tratta delle entità titolari di un’autorizzazione dell’autorità, in particolare banche, società di intermediazione mobiliare, assicurazioni, direzioni di fondi, investimenti collettivi, borse o sistemi multilaterali di negoziazione.
Ne fanno parte anche attori crypto. A fine agosto 2019, la FINMA ha concesso per la prima volta un’autorizzazione di banca e di commerciante di valori mobiliari a due fornitori di servizi finanziari attivi nella blockchain. Ha corredato queste autorizzazioni di condizioni e obblighi.
La cerchia della LRD è più ampia di quella dei titolari di un’autorizzazione. Secondo la FINMA, vi sottostanno la messa a disposizione di wallet, il cambio, il commercio di monete virtuali come il bitcoin e la gestione di un sistema di pagamento. Questi attori devono affiliarsi a un OAD. Il dettaglio degli statuti possibili si trova nella nostra pagina sull’autorizzazione FINMA crypto.
Che cosa cambia la travel rule per un invio verso un portafoglio privato?
Per un cliente, la conseguenza principale riguarda i portafogli esterni, chiamati anche wallet. Si tratta degli indirizzi che non sono gestiti dall’istituto stesso: un portafoglio privato ne fa parte.
La FINMA ha previsto un’eccezione finché nessun sistema consente di trasmettere le informazioni sulla blockchain. In questo caso, un istituto sorvegliato può inviare criptovalute o altri token solo ai wallet esterni dei propri clienti, già identificati. Può riceverne solo da quegli stessi wallet.
| Trasferimento da un istituto sorvegliato dalla FINMA | Che cosa prevede l’eccezione descritta dalla FINMA nel 2019 |
|---|---|
| Invio verso il wallet esterno del cliente stesso, già identificato | Ammesso |
| Ricezione dal wallet esterno del cliente stesso | Ammessa |
| Invio verso il wallet esterno di un terzo | Non coperto dall’eccezione |
| Ricezione dal wallet esterno di un terzo | Non coperta dall’eccezione |
In concreto, un cliente può trasferire le sue cripto verso il proprio portafoglio privato, una volta identificato. Un invio diretto verso il portafoglio privato di un’altra persona non rientra in questa eccezione. Le pagine consultate non dicono come l’istituto verifica che il wallet appartenga effettivamente al suo cliente.
Perché la prassi svizzera è considerata severa?
La FINMA stessa definisce la propria prassi una delle più rigorose al mondo. Secondo il suo rapporto annuale 2019, questa prassi consolidata si applica senza eccezioni. Le regole antiriciclaggio valgono per la blockchain come per il traffico dei pagamenti tradizionale.
L’eccezione sui wallet esterni non allenta la regola. Deriva dall’assenza, nel 2019, di un sistema di trasmissione delle informazioni sulla blockchain. Limita i trasferimenti ai wallet di clienti già identificati dall’istituto.
Come verificare lo statuto di un fornitore crypto?
Prima di affidare cripto a una piattaforma, un privato può verificarne lo statuto sul sito della FINMA. La rubrica «Imprese autorizzate» elenca i titolari di un’autorizzazione. Un servizio di wallet o di negoziazione soggetto alla LRD deve invece essere affiliato a un OAD.
La lista di allerta FINMA crypto completa questo controllo. Segnala fornitori che potrebbero operare senza autorizzazione, ma non è né esaustiva né sempre aggiornata.
Cifre chiave
- 02/2019: numero della comunicazione FINMA «Traffico dei pagamenti sulla blockchain».
- 26 agosto 2019: data dell’ultima modifica di questa comunicazione indicata dalla FINMA.
- 2 fornitori blockchain autorizzati come banca e commerciante di valori mobiliari a fine agosto 2019.
Che cosa non si sa ancora
Diversi punti restano aperti nelle fonti consultate. Le pagine della FINMA non elencano uno per uno i dati da trasmettere in occasione di un trasferimento crypto. Non dicono nemmeno se un sistema di trasmissione delle informazioni sulla blockchain sia oggi riconosciuto, il che porrebbe fine all’eccezione descritta nel 2019.
La pagina Fintech della FINMA riporta tuttora la comunicazione 02/2019, con un’ultima modifica al 26 agosto 2019. Le fonti consultate non precisano se gli OAD applichino la stessa eccezione ai loro affiliati, né come venga controllata la proprietà di un wallet. Altri articoli sull’inquadramento degli attori crypto sono raccolti nella nostra rubrica regolamentazione e fiscalità crypto.




